DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1950, n. 1082
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la Marina;
Udito il parere del Consiglio Superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
In mancanza dell'ufficiale generale del genio militare previsto dall'art. 1 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, il direttore generale del genio militare per la Marina puo' delegare al collaudo di tutti i lavori del genio militare per la Marina l'ufficiale superiore piu' elevato in grado o piu' anziano alle sue dipendenze.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 18. - CARLOMAGNO
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