LEGGE 24 novembre 1950, n. 1100

Type Legge
Publication 1950-11-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI Da GASPERI - SFORZA PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Trattato-art. 1

Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Dominicana e la Repubblica italiana Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Dominicana, allo scopo di cementare la pace e di rafforzare le relazioni fra i due Paesi rinnovando la tradizionale amicizia che vincola i rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di pace, amicizia e collaborazione, e hanno nominato, a tale scopo, quali loro rispettivi Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Il Presidente della Repubblica Dominicana: Il Lic. Mannel A. Pena Batlle, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, incaricato della Segreteria di Stato per gli Affari esteri, i quali dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri ed averli riconosciuti in buona fede e debita forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Art. 1. La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana dichiarano cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni, a decorrere dall'11 dicembre 1941 e ristabilita la pace e la tradizionale amicizia fra i rispettivi popoli e governi.

Trattato-art. 2

Art. 2. La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana rinunciano a far valere qualsiasi reclamo loro e dei loro rispettivi cittadini per atti derivanti dallo stato di guerra dopo l'11 dicembre 1941. Ciascuna delle due Alte Parti contraenti s'impegna di assumere a proprio carico e di regolare direttamente con i propri cittadini, in conformita' con le proprie leggi che sono o che saranno in vigore, qualsiasi reclamo che costoro possano far valere per atti o misure di guerra adottate dall'Alta Parte contraente dopo l'11 dicembre 1941.

Trattato-art. 3

Art. 3. Tutte le misure restrittive adottate dall'Italia e dalla Repubblica Dominicana durante lo stato di guerra, o in conseguenza di essa, nei confronti dei cittadini dominicani e italiani, e dei loro beni, e relative, inoltre, alle istituzioni dominicane o italiane, sono revocate. I beni o titoli di proprieta' relativi ai beni suddetti, che si trovino tuttora, rispettivamente, in mano dei Governi italiano e dominicano, saranno restituiti ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.

Trattato-art. 4

Art. 4. Le Alte Parti contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili le relazioni fra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare il loro piu' efficace contributo alla collaborazione internazionale.

Trattato-art. 5

Art. 5. Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro tra le Alte Parti contraenti e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sara' sottoposta a richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Trattato-art. 6

Art. 6. Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti contraenti, in conformita' alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nella citta' di Roma nel piu' breve tempo possibile. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e sigilli in calce al presente Trattato. Fatto in Ciudad Trujillo, in duplice originale, ciascuno in lingua italiana o spagnola, facenti entrambi ugualmente fede, il ventisette settembre millenovecentoquarantanove. Per il Governo della Repubblica italiana GIUSEPPE BUSASCA Per il Governo della Repubblica Dominicana MANUEL A. PENA BATLLE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Tratado

Tratado de paz, amistad y colaboracion entre la Republica Dominicana y la Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.