DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1121

Type DPR
Publication 1950-12-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i trasporti; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano, vistato dal Ministro per l'industria e commercio.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - TOGNI -D'ARAGONA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 42. - CARLOMAGNO

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 1

Regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano Art. 1. Si intendono soggette alle disposizioni della legge le bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 65.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 2

Art. 2. L'avviso previsto nell'art. 2 della legge e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura dell'Ente Nazionale Metano e vale comunicazione ai singoli detentori di bombole. Esso deve contenere l'indicazione del Comune e della localita' in cui si svolgeranno le operazioni di censimento e di punzonatura previste dalla legge, e deve precisare le ore nella quali le operazioni stesse saranno svolte.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 3

Art. 3. Nelle localita' indicate nell'avviso previsto dalla legge l'Ente Nazionale Metano istituisce stazioni di censimento e di punzonatura.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 4

Art. 4. Le bombole debbono essere presentate alla punzonatura a cura e spese degli interessati. Esse debbono essere accompagnate da una scheda di censimento, compilata in triplice copia dal detentore, dalla quale debbono risultare: 1) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione del detentore, oppure, se trattasi di ente pubblico o di societa', la denominazione o la ragione sociale e la sede, nonche' il cognome, il nome del legale rappresentante e la residenza e l'abitazione dello stesso; 2) il titolo della detenzione, del possesso o della proprieta'; 3) gli estremi dei documenti esibiti od allegati. Le schede di censimento sono messe a disposizione dei detentori a cura dell'Ente Nazionale Metano presso tutte le stazioni di censimento e di punzonatura.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 5

Art. 5. E' concessa facolta' al detentore di incaricare persona di sua fiducia per la presentazione delle bombole. L'incarico deve risultare da dichiarazione scritta nella scheda di censimento e firmata dal detentore. La scheda di censimento dovra' essere sottoscritta dal detentore e dall'incaricato che presenta la bombola. Chi presenta materialmente la bombola alla punzonatura deve sottoscrivere la scheda in presenza del funzionario dell'Ente Nazionale Metano che deve accertarne la identita' personale.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 6

Art. 6. Il funzionario dell'Ente accerta i dati caratteristici della bombola e particolarmente il nome del costruttore, il numero di matricola, la data di costruzione, la capacita' espressa in litri, la data dell'ultimo collaudo. Egli puo' chiedere al presentatore ogni altra notizia che ritiene necessaria per la identificazione delle bombole e per l'accertamento della provenienza delle stesse. Gli accertamenti fatti e le notizie date devono essere annotati sulla scheda di censimento a cura del funzionario predetto. Nel caso che il presentatore non ritenga di consegnare la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni in data 16 marzo 1941, deve trascriverne gli estremi sulla scheda di censimento ed il funzionario dell'Ente dovra' accertarne la corrispondenza al documento originale.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 7

Art. 7. Il corrispettivo di L. 200 previsto dall'art. 3 della legge deve essere versato dal detentore all'atto della presentazione delle bombole. Del suddetto versamento il funzionario dell'Ente Nazionale Metano rilascia ricevuta.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 8

Art. 8. La punzonatura e' eseguita per quanto possibile, nello stesso giorno in cui avviene la presentazione delle bombola. Il presentatore, dopo la punzonatura, ritira la bombola ed una copia della scheda di censimento vistata dal funzionario incaricato dall'Ente Nazionale Metano.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 9

Art. 9. I presentatori di bombole di proprieta' delle Amministrazioni statali, provinciali o comunali debbono allegare alla scheda di censimento una dichiarazione dell'Amministrazione stessa attestante la proprieta' delle bombole e la loro provenienza. In mancanza di tale dichiarazione non potra' essere concessa l'esenzione dal pagamento del corrispettivo per la punzonatura, previsto dall'art. 3 della legge.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 10

Art. 10. Le bombole debbono essere presentate alla punzonatura vuote e con la ogiva priva di verniciatura, di ruggine, di unto od altro, in modo che siano leggibili i dati caratteristici di ciascuna di esse.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 11

Art. 11. Il possessore di bombole il cui periodo di validita' di collaudo sia scaduto al momento della punzonatura, non ha diritto alla sostituzione ai sensi dell'art. 13, comma primo, numero 3 della legge, nel caso che alla prima revisione, successiva alla scadenza di tale periodo, le bombole stesse fossero dichiarate non piu' idonee all'uso.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 12

Art. 12. La punzonatura di cui all'art. 3 della legge e' eseguita dal personale dell'Ente Nazionale Metano all'uopo incaricato, mediante apposizione di punzone con marchio contenente le sigle dell'E.N.M. secondo caratteristiche risultanti dal suo originale. Un punzone tipo e' depositato presso l'Ufficio centrale dei pesi e misure di Roma, prima dell'inizio delle operazioni di censimento. Ciascun punzone e' tenuto in consegna dal funzionario incaricato dell'Ente, per il periodo previsto dall'art. 1 della legge. Trascorso tale periodo tutti i punzoni saranno tenuti in custodia da un funzionario della sede centrale dell'Ente stesso fino a quando non debba farsene uso per la punzonatura delle bombole di nuova fabbricazione.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 13

Art. 13. Il termine, di cui all'art. 1 della legge, si applica all'Ente Nazionale Metano limitatamente alla punzonatura delle bombole in suo possesso.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 14

Art. 14. L'obbligo per l'Ente Nazionale Metano previsto all'ultimo comma dell'art. 3 della legge di curare anche la punzonatura delle bombole di sua proprieta' deve intendersi riferito anche a quelle che non siano in suo possesso.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 15

Art. 15. Decorso il termine di cui all'art. 1 della legge, l'Ente Nazionale Metano indichera', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, le stazioni che rimarranno al servizio permanente di censimento e di punzonatura per le bombole di nuova fabbricazione o di quelle abilitate successivamente all'uso del metano. La punzonatura di tali bombole sara' fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 16

Art. 16. Entro tre mesi dal termine previsto dall'art. 1 della legge, l'Ente Nazionale Metano presentera' al Comitato, di cui all'art. 12 della legge stessa, il rendiconto delle spese sostenute per le operazioni di censimento e di punzonatura, nonche' quello dell'ammontare degli incassi effettuati per diritti di punzonatura previsti dall'art. 3, comma terzo, della legge. Le eventuali eccedenze attive o passive affluiranno o graveranno rispettivamente sul fondo di cui all'art. 13 della legge stessa.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 17

Art. 17. Le somme riscosse per diritto di punzonatura delle bombole, immesse in circolazione successivamente al censimento di cui all'art. 1 della legge, saranno versate a cura dell'Ente al fondo di cui all'art. 13 della legge.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 18

Art. 18. L'elenco mensile che I fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell'art. 5 della legge, deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacita', del peso a vuoto, della data di fabbricazione nonche' il cognome e nome, la residenza e l'abitazione dell'acquirente, ovvero, se l'acquirente e' un ente pubblico o una societa', la denominazione o la ragione sociale, la sede, il cognome e il nome del legale rappresentante e la residenza dello stesso. L'elenco e' trasmesso mediante raccomandata.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 19

Art. 19. Trascorso il termine di cui all'art. 1 della legge, l'Ente Nazionale Metano istituisce il registro dei proprietari e degli utenti delle bombole in base alle schede di censimento, ai documenti che siano gia' in possesso dell'Ente stesso, agli elenchi mensili degli acquirenti di bombole di nuova fabbricazione, alle eventuali denuncie di trasferimento e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma primo, della legge. Detto registro deve contenere: 1) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione del proprietario, ovvero, se trattasi di ente o di societa', la denominazione o la ragione sociale e la sede; 2) il numero complessivo delle bombole detenute o di proprieta', suddivise in due gruppi comprendenti l'uno i recipienti con capacita' sino a litri 30 e l'altro tutti i recipienti di capacita' superiore e sino a litri 65; 3) l'indicazione del titolo di proprieta' e il riferimento alla scheda di censimento o alla denuncia di trasferimento; 4) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione dell'utente, ovvero se trattasi di ente o di societa', la denominazione o la ragione sociale e la sede; 5) le eventuali variazioni che dovessero successivamente verificarsi e gli estremi del documenti comprovanti tali variazioni. Il registro suddetto, prima dell'uso, dovra' essere vidimato dal presidente del Comitato di cui all'art. 12 della legge o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 20

Art. 20. Entro il terzo mese di ciascun trimestre l'Ente Nazionale Metano comunica agli utenti l'ammontare del corrispettivo dovuto per il trimestre successivo, per le bombole detenute, secondo la misura determinata dal Comitato di; cui all'art. 12 della legge. Nella prima applicazione della legge, la comunicazione suddetta deve essere fatta entro 170 giorni dalla data della entrata in vigore della legge stessa e il pagamento deve essere eseguito entro i successivi 20 giorni.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 21

Art. 21. Entro il termine fissato per il pagamento, l'utente puo' proporre reclamo al Comitato di cui all'art. 12 della legge, che decide in via definitiva. Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 22

Art. 22. Il pagamento del corrispettivo e' fatto mediante versamento in un conto corrente postale intestato all'Ente Nazionale Metano - Fondo' speciale bombole. Trascorso il termine previsto per il pagamento stesso dell'Ente Nazionale Metano trasmette all'Intendenza di finanza competente per territorio un elenco degli utenti morosi con l'indicazione dell'importo dovuto. L'intendenza provvede alla riscossione coattiva.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 23

Art. 23. Il corrispettivo dovuto per ciascuna bombola al proprietari al sensi dell'art. 9 della legge e' determinato trimestralmente ed e' pagato con le modalita' stabilite dai Comitato di cui all'art. 12 della legge.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 24

Art. 24. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascuno anno, l'Ente Nazionale Metano comunica ai proprietari delle bombole iscritti nel libro di cui all'art. 18 l'ammontare del corrispettivo loro spettante per il trimestre decorso. Nella prima applicazione della legge il periodo cui il corrispettivo si riferisce avra' inizio dal giorno indicato dall'art. 19 della legge.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 25

Art. 25. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di cui all'articolo precedente, il proprietario delle bombole puo' proporre reclamo al Comitato di cui all'art. 12 della legge. Allo stesso Comitato puo' proporre reclamo entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio chiunque, vantando diritti di proprieta' su bombole per metano, non abbia ricevuto la comunicazione dell'avviso nel termini di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 26

Art. 26. In caso di piu' ricorsi riguardanti le stesse bombole, o di ricorso riguardante bombole iscritte sul registro di cui all'articolo 19 al nome di altro proprietario, il Comitato, ove gli interessati, convocati in contradittorio non concordino sull'appartenenza delle bombole, dispone la sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso delle bombole stesse fino a che la controversia non sara' definita con sentenza passata in giudicato.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 27

Art. 27. Il trasferimento della proprieta' delle bombole deve essere denunciato all'Ente Nazionale Metano con le modalita' di cui all'art. 11, comma primo, della legge. Il funzionario dell'Ente o l'autorita' comunale ricevono la denuncia e rilasciano la dichiarazione di trasferimento del possesso o della proprieta' delle bombole, previo accertamento della identita' personale delle parti.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 28

Art. 28 Nel caso di trasferimento della proprieta' delle bombole il nuovo proprietario succede nel diritto di percepire il corrispettivo di cui all'art. 9 della legge a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia di trasferimento. Colui che ha acquistato la proprieta' ha tuttavia diritto a percepire dall'alienante la quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno dell'alienazione e quello in cui ha effetto la denuncia.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 29

Art. 29. L'utente proprietario di bombole che non intende temporaneamente usare le bombole stesse, puo' chiedere la sospensione del pagamento del relativo corrispettivo, previo deposito, presso un magazzino dell'Ente Nazionale Metano, dei recipienti medesimi. La sospensione del pagamento ha effetto dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui e' stato eseguito 11 deposito, ma comunque non puo' avere decorrenza prima di giorni 30 da tale deposito. La richiesta di sospensione del pagamento deve presentarsi a mezzo raccomandata al Comitato di cui all'art. 12 della legge. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione dell'Ente Nazionale Metano attestante l'avvenuta consegna delle bombole.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 30

Art. 30. L'Ente Nazionale Metano non puo' fare uso delle bombole affidategli in deposito. Esso, per il magazzinaggio e la custodia delle bombole, ha diritto ad un compenso nella misura determinata dal Comitato di cui all'art. 12 della legge.

Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano-art. 31

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