DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1124
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261, recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 662;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 dello stesso decreto;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
E' determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
Art. 2
A parziale modifica dell'art. 23 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, i rendiconti specificati nello stesso articolo debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.