DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1125
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, numero 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43 e 21 aprile 1949, n. 613;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1052, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati e' cosi' ulteriormente modificato:
All'attuale art. 66 e' aggiunto quanto appresso:
19) Urologia.
Dopo l'attuale art. 115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in urologia, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 116. - La durata, del corso degli studi della Scuola di specializzazione in urologia e' di tre anni.
Art. 117. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) embriologia, anatomia dell'apparato genito-urinario.
Fisiologia dell'apparato genito-urinario;
2) patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica);
3) patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica);
4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica;
5) Interventi endoscopici;
6) tecnica operatoria degli interventi urologici.
Art. 118. - L'insegnamento teorico sara' integrato da esercitazioni pratiche per Cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica.
Art. 119. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento della specialita'.
Art. 120. - La spesa relativa al funzionamento della predetta Scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, numero 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43 e 21 aprile 1949, n. 613; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1052, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati e' cosi' ulteriormente modificato: All'attuale art. 66 e' aggiunto quanto appresso: 19) Urologia. Dopo l'attuale art. 115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in urologia, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 116. - La durata, del corso degli studi della Scuola di specializzazione in urologia e' di tre anni. Art. 117. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1) embriologia, anatomia dell'apparato genito-urinario. Fisiologia dell'apparato genito-urinario; 2) patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica); 3) patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica); 4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica; 5) Interventi endoscopici; 6) tecnica operatoria degli interventi urologici. Art. 118. - L'insegnamento teorico sara' integrato da esercitazioni pratiche per Cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica. Art. 119. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento della specialita'. Art. 120. - La spesa relativa al funzionamento della predetta Scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Torino.
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
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