DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1127

Type DPR
Publication 1950-10-30
Ultimo aggiornamento 1951-02-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita', degli studi di Firenze, approvato con regi decreti 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, e' aggiunto quello di: "Diritto bizantino". All'art. 78, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche, sono aggiunti i seguenti: "Matematiche superiori"; "Teoria delle funzioni". All'art. 80, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: "Matematiche superiori"; "Teoria delle funzioni". Dopo l'art. 91, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, successivi: "Alle cattedre di analisi matematica, di geometria, di meccanica razionale, di matematiche complementari, sono corrispondenti quattro istituti diretti dai professori di ruolo titolari o incaricati dei rispettivi insegnamenti. Tali istituti formano l'istituto matematico dell'Universita' di Firenze; il materiale librario e bibliografico e' comune ai quattro istituti ed e' indivisibile. I direttori dei singoli istituti scelgono il direttore dell'istituto matematico, la cui nomina e' sottoposta all'approvazione della Facolta'. Il direttore sta in carica un triennio ed e' rieleggibile. L'Istituto matematico, oltre a collaborare col Seminario matematico-fisico-astrofisico, secondo il disposto dei successivi articoli (attuali 92, 93 e 94), ha il compito di promuovere studi e ricerche di matematica pura e applicata e di contribuire al perfezionamento scientifico e didattico dei giovani laureati. L'amministrazione dei fondi dell'Istituto e' fatta collegialmente. Gli atti amministrativi saranno firmati dal direttore. L'Istituto matematico e' intitolato al nome di: "Ulisse Dini".

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 40. - CARLOMAGNO

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