DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1128
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza e' aggiunto quello di "Esegesi delle fonti del diritto romano". Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: "Igiene zootecnica"; "Idrobiologia e pescicoltura (semestrale)".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 41. - CARLOMAGNO
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