DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1130
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 29 aprile 1927, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Gherba, rappresentante oltre la meta' del carico tributario in quella applicato, ha chiesto che la frazione stessa sia distaccata dal comune di Cisterna ed aggregata a quello limitrofo di Ferrere, in provincia di Asti;
Visto il parere favorevole del Consiglio comunale di Ferrere e quello del comune di Cisterna manifestati rispettivamente con atti 1 maggio e 1 giugno 1947;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Asti, con deliberazioni 27 agosto 1947 e 13 maggio 1949, sia in merito al distacco, sia sul progetto di delimitazione territoriale concordato fra i Comuni interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato in data 11 aprile 1950;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 6 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
La frazione Gherba e' distaccata dal comune di Cisterna, in provincia di Asti, ed aggregata a quello di Ferrere, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con proprio decreto, alla separazione patrimoniale ed al reparto delle attivita' e passivita', fra i Comuni suddetti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.