DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1131

Type DPR
Publication 1950-11-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di esso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 1024, con il quale il Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati del Consorzio predetto, in data 29 maggio 1950, con la quale si modificano gli articoli 1 e 3 dello statuto, soltanto nella parte che riguarda il comma 10;

Vista l'istanza in data 6 giugno 1950, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 10 ottobre 1950 a termini dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, deliberata dall'assemblea dei delegati nella seduta del 29 maggio 1950, il cui testo e' del seguente tenore:

Art. 1 , comma 1°. - E' costituito con sede in Bologna, un consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro con la denominazione "Consorzio Emiliano-Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro".

Art. 3 , comma 1°. Il Consorzio si propone senza finalita' speculative:

a)

di assumere da Enti pubblici ed eventualmente anche da privati appalti di lavori edili, stradali, ferroviari, idraulici, di bonifica e impianti elettrici, ponti, gallerie, cemento armato, fognature, nonche' carico, scarico e falegnameria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 novembre 1950

EINAUDI

MARAZZA - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

atta Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 58. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di esso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 1024, con il quale il Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico; Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati del Consorzio predetto, in data 29 maggio 1950, con la quale si modificano gli articoli 1 e 3 dello statuto, soltanto nella parte che riguarda il comma 10; Vista l'istanza in data 6 giugno 1950, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse; Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 10 ottobre 1950 a termini dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: E' approvata la modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, deliberata dall'assemblea dei delegati nella seduta del 29 maggio 1950, il cui testo e' del seguente tenore: Art. 1, comma 1°. - E' costituito con sede in Bologna, un consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro con la denominazione "Consorzio Emiliano-Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro". Art. 3, comma 1°. Il Consorzio si propone senza finalita' speculative: a) di assumere da Enti pubblici ed eventualmente anche da privati appalti di lavori edili, stradali, ferroviari, idraulici, di bonifica e impianti elettrici, ponti, gallerie, cemento armato, fognature, nonche' carico, scarico e falegnameria.

EINAUDI MARAZZA - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato atta Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 58. - CARLOMAGNO

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