DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1950, n. 1132
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Ritenuta l'opportunita' di sopprimere il terzo posto di notaio nel comune di Gubbio, del distretto notarile di Perugia; Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Perugia; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato ad interim per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, e' modificata nel senso che il terzo posto di notaio nel comune di Gubbio, del distretto notarile di Perugia, e' soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)