LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1137

Type Legge
Publication 1950-12-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani è autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, è prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951. Il terzo comma dell'art. 3 della legge predetta è sostituito dal seguente: "La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani".

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