DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1139
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Vista la documentata istanza presentata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalita' giuridica, denominato "Ente autonomo Fiera del Mare", con sede in Taranto;
Ritenuta la opportunita' della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed al mezzi di cui puo' disporre;
Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
E' riconosciuta la personalita' giuridica dell'Ente autonomo denominato "Fiera del Mare", con sede in Taranto. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
EINAUDI TOGNI - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mare" in Taranto Art. 1. E' costituito con sede in Taranto, l'Ente autonomo "Fiera del Mare".
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 2
Art. 2. Scopo dell'Ente A di curare l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera del mare, come mostra-mercato delle attivita' marinare nazionali, con specializzazione all'armamento civile e militare, e alle attrezzature portuali.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 3
Art. 3. L'Ente potra' inoltre assumere e sviluppare iniziative utili al fini dell'incremento delle attivita' marinare sia nel campo economico che in quello culturale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 4
Art. 4. Sono fondatori dell'Ente: la Camera di commercio, il Comune, l'Amministrazione provinciale di Taranto. In riconoscimento delle particolari benemerenze che la Marina militare ha acquisito in occasione delle prime tre manifestazioni della Fiera del mare, viene considerato fondatore "ad honorem" il Ministero della difesa-Marina.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 5
Art. 5. Sostenitore dell'Ente sara' considerato chi conferisce al patrimonio di questo, una volta tanto, la somma di lire un milione, benemerito chi versera', una volta tanto, lire trecentomila.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 6
Art. 6. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle pertinenze inventariali delle precedenti manifestazioni; b) dal capitale che verra' conferito da ciascuno dei tre enti fondatori, dalle donazioni e dal contributi destinati ed incrementarlo; c) dai contributi dei sostenitori e del benemeriti; d) dalla quota di attivita' netta di ciascuna manifestazione annuale, secondo il disposto del successivo art. 16.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 7
Art. 7. Alla gestione dell'Ente si provvede: a) con la rendita netta del patrimonio; b) con il ricavo del fitto degli stands, degli spazi, aree, e di ogni altra concessione; c) con i proventi dei biglietti di ingresso, della pubblicita' e di altre iniziative fieristiche.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 8
Art. 8. L'Ente e' amministrato: a) dal presidente; b) dal Consiglio d'amministrazione; c) dalla Giunta esecutiva; d) dal segretario generale; e) dal Collegio dei sindaci.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 9
Art. 9. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione, della Giunta esecutiva, sottoscrive gli atti deliberativi emanati dall'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 10
Art. 10. In seno al Consiglio d'amministrazione vengono eletti due vice presidenti, che coadiuvano il presidente e lo sostituiscono per delega di lui in caso di assenza o impedimento. In mancanza di delega, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente piu' anziano di eta'. I vice presidenti durano in carica tre anni.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 11
Art. 11. Il Consiglio d'amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio e' composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri: a) da due rappresentanti della Camera di commercio; b) da due rappresentanti della Amministrazione provinciale; c) da due rappresentanti della Amministrazione comunale; d) da un rappresentante del Ministero della difesa-Marina; e) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile; f) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; i) da un rappresentante del Ministero del lavoro; l) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; m) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale della pesca); n) da un rappresentante degli industriali; o) da un rappresentante dei commercianti; p) da un rappresentante degli agricoltori; q) da un rappresentante degli espositori eletto ogni anno dagli stessi; r) da un rappresentante della Camera del lavoro; s) da un rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori; t) da due rappresentanti dei dirigenti di azienda, uno per l'industria e uno per il commercio. I membri di cui alle lettere n), o), p), t), sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali rappresentative delle categorie. I componenti il Consiglio d'amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Al Consiglio d'amministrazione spettano i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, esso ne determina le direttive, delibera sulle azioni da svolgere, sulle eventuali modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministero dell'industria e commercio, e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Le funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio d'amministrazione sono gratuite. Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e tutte le volte che almeno la meta' dei componenti ne avanzi richiesta scritta e motivata. Nel caso di vacanza, gli enti proponenti provvederanno sollecitamente alla nuova nomina. Il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva potranno avvalersi della collaborazione di esperti appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 12
Art. 12. Il Consiglio d'amministrazione nomina una Giunta esecutiva della quale fanno parte il presidente dell'Ente che la presiede, i due vice presidenti e non piu' di quattro membri del Consiglio stesso che saranno eletti a scrutinio segreto. La Giunta invigila all'esecuzione dei deliberata del Consiglio d'amministrazione e provvede all'ordinaria gestione dell'Ente. Puo' anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestono carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 13
Art. 13. Il segretario generale e' nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del commercio interno, ed e' considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo. Egli e' a capo degli uffici, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva e di questi organi funziona da segretario.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 14
Art. 14. Il Collegio dei sindaci viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed e' composto di cinque membri: a) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; d) un rappresentante del Comune; e) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente l'indennita' ai membri del Collegio dei sindaci.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 15
Art. 15. Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera il Consiglio d'amministrazione sara' convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo. L'esercizio finanziario comincia il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre. I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei sindaci e corredati da una sua relazione. I conti consuntivi e il bilancio preventivo, non appena approvati dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio. Debbono parimenti venire sottoposti alla approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per piu' di un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 16
Art. 16. Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per: il 40% in aumento del patrimonio; il 50% per la costituzione della riserva; il 10% a disposizione della Giunta anche per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mare in Taranto-art. 17
Art. 17. L'Ente potra' essere sciolto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione con i voti di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. L'Ente potra' altresi' essere sciolto, per determinazione governativa, in caso di manifesta impossibilita' di raggiungere i fini e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse. Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate. Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potra' fissare le modalita' della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere compiuta. Il rendiconto finale presentato dal liquidatore e' soggetto alla approvazione del Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate. Pure per il parere delle altre Amministrazioni interessate, il Ministro per l'industria e commercio, puo' in casi eccezionali, affidare l'amministrazione straordinaria dell'Ente ad un proprio commissario straordinario. In caso di scioglimento, il patrimonio netto andra' ripartito fra gli Enti fondatori di cui al primo comma dell'art. 4. Visto, il Ministro per l'industria e commercio TOGNI
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