LEGGE 24 novembre 1950, n. 1150
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a rati ficare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato sud detto a decorrere dalla, data della sua entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - LOMBARDO VANONI - PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Trattato-art. 1
Trattato di Pace, Amicizia e Cooperazione fra l'Italia e il Guatemala Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica del Guatemala, allo scopo di cementare la pace e la tradizionale amicizia che sempre hanno unito i rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di Pace, Amicizia e Cooperazione e, a tale scopo, hanno nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana; il Vice Presidente del Senato, Dott. Salvatore ALDISIO, e il Sottosegretario agli Affari Esteri, Dottor Giuseppe BRUSACCA; Il Presidente della Repubblica del Guatemala: il Dott. Enrique MUNOZ MEANY i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti: Articolo 1 La Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala dichiarano cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni a decorrere dall'11 dicembre 1941, e ristabilita la pace e l'amicizia tradizionali tra i rispettivi popoli e Governi.
Trattato-art. 2
Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili il maggior intercambio economico e culturale tra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare i loro piu' efficaci contributi alla cooperazione internazionale.
Trattato-art. 3
Articolo 3 La Repubblica del Guatemala rinuncia a qualsiasi riparazione cui potesse aver diritto nella sua qualita' di Nazione alleata durante la seconda guerra mondiale nei confronti dell'Italia.
Trattato-art. 4
Articolo 4 Come conseguenza di quanto e' indicato nell'Articolo precedente, la Repubblica del Guatemala non prendera' alcuna misura, a titolo di riparazioni o indennita' di guerra, contro le proprieta' o contro gli interessi dei cittadini italiani residenti nel Guatemala. Si escludono tuttavia da questa disposizione le persone di nazionalita', italiana i cui atti personali, indipendentemente dalla loro nazionalita' fossero stati sanzionati dalle leggi vigenti in materia.
Trattato-art. 5
Articolo 5 Ne' la Repubblica italiana, ne' i cittadini italiani avranno facolta', di azione o diritto per presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi che potessero avere sofferto nelle loro (persone, nei loro beni o interessi, in esecuzione di leggi, o per riscossione di imposte straordinarie di guerra e per fatti o atti del Governo o delle Autorita' del Guatemala, in conseguenza dello stato di guerra che esistette fra i due Stati.
Trattato-art. 6
Articolo 6 Le Alte Parti Contraenti rimettono in vigore la dichiarazione sullo scambio degli Atti dello Stato Civile, firmata a Guatemala il 16 febbraio 1889 e il Modus Vivendi commerciale stipulato con scambio di note effettuato a Guatemala il 6 giugno 1936. Detto Modus Vivendi commerciale restera' in vigore per il termine di due anni, a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Trattato, e nel corso di tale termine dovra' negoziarsi un Trattato formale di Commercio e Navigazione. Le Alte Parti Contraenti si riservano di negoziare inoltre una Convenzione Consolare e qualsiasi altro Trattato che considereranno conveniente.
Trattato-art. 7
Articolo 7 Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro fra l'Italia e il Guatemala, e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Trattato-art. 8
Articolo 8 Il presente Trattato, sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti in conformita' alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel piu' breve tempo possibile. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i sigilli in calce al presente Trattato. Fatto nella citta' di Guatemala in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede, il giorno dieci del mese di settembre millenovecentoquarantanove. Per il Governo della Repubblica di Guatemala E. MUNOZ MEANY Per il Governo della Repubblica italiana SALVATORE ALDISIO GIUSEPPE BRUSASCA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Tratado
Tratado de Paz, Amistad y Cooperacion entre Italia y Guatemala Parte di provvedimento in formato grafico
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