LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1159

Type Legge
Publication 1950-12-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, e' ratificato con le seguenti modificazioni "Nella tabella contenente l'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 sono inclusi i seguenti altri Comuni delle province di Catanzaro e Reggio Calabria: Provincia di Catanzaro: Andali, Arena, Belcastro, Cardinale, Curinga, Conflenti, Cropani, Cotronei, Dasa', Decollatura e frazioni. Francavilla Angitola, Fabrizia, Francita, Filogaso, Gimigliano e frazioni, Gerocarne, Jacurso Limbaldi, Maida, Magisano, Maierato, Motta Santa Lucia, Mongiana, Mesuraca, Nardo di Pace e frazioni, Nicastro, Polia e frazioni, Pianopoli, Platania, Petrona', Pizzoni, Petilia Policastro, Pizzo Calabro, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Nicola da Crissa, Siriano Calabro, Serra San Bruno, Sambiase, Sant'Onofrio, Soveria Simeri, Soveria Mannelli, San Gregorio d'Ippona, Spilinga, Sersale, Stefanaroni, Vallelonga. Vibo Valentia, Vazzano, Zaganise. Provincia di Reggio Calabria: Riace".

Art. 2

E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 170.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta a quello di lire 1.500.000.000 autorizzata con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, per provvedere nei Comuni specificati nel precedente art. 1 alle necessita' contemplate nell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Art. 4

Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, per quanto riguarda i Comuni di cui al precedente art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - PELLA - SEGNI Visto il Guardasigilli: PICCIONI

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