LEGGE 21 novembre 1950, n. 1237
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, Atto finale e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Convention
Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale Parte di provvedimento in formato grafico
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