DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 1243
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;, Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti accordi conclusi a Parigi il 12 luglio 1949: a) Contratto tra la Compagnia Imprese Elettriche Liguri e l'Electricite' de France; b) Contratto tra le Ferrovie dello Stato italiano e l'Electricite' de France.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 settembre 1947 conformemente a quanto stabilito dal punto II dei due contratti summenzionati.
EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SFORZA - FELLA - TOGNI - D'ARAGONA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla corte dei conti, addi' 9 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.