DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1278
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 192 G, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1008; 2 ottobre 1940, n. 1470; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 28. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 14. Grammatica greco-latina; 15. Papirologia; 16. Antichita' greche e romane; 17. Epigrafia greca; 18. Storia della letteratura latina medioevale; 19. Numismatica; 20. Letteratura cristiana antica; 21. Storia delle religioni; 22. Storia orientale antica. L'art. 5, relativo alle norme sulle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche e' sostituito dal seguente: "La Facolta', udito il Consiglio della scuola, puo' concedere un abbrevviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno, a quelli iscritti che si presentino gia' forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare". Art. 35. - L'insegnamento complementare di "malattie infettive" del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' soppresso ed in suo luogo e' istituito quello di "parassitologia". Sono modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice) della scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica. Art. 40. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialita' in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti: 1. Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2. Tecnica radiologica; 3. Anatomia radiologica normale; 4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica; 5. Radiobiologia; 6. Roentgenterapia; 7. Curieterapia; 8. Terapia fisica. Art. 41. - Gli esami di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, sono i seguenti: 1. Elettrologia e fisica delle radiazioni - Tecnica radiologica; 2. Anatomia radiologica normale - Semeiotica radiologica - Radiodiagnostica; 3. Radiologia - Roentgeuterapia - Curieterapia - Fisioterapia. L'esame di diploma si svolge in conformita' delle norme generali. Art. 44, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 17. Zooculture; 18. Paleontologia umana. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "parassitologia".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 132. - CONSOLI.
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