DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1950, n. 1294
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Per il conferimento dei posti vacanti di vice commissario di 3ª classe (gruppo A, grado 11°) del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, il Ministero degli affari esteri puo' bandire concorsi per esami. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, e adempiano alle altre condizioni previste ai paragrafi n), b), d), e), dell'articolo sopracitato, salvo quanto 6 stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 2
Le lingue per le quali e' ammessa la partecipazione ai concorsi sono: l'arabo, il turco, il persiano, l'albanese, il cinese, il giapponese. Nel bando sara' indicato il numero dei posti riservati per ciascuna lingua.
Art. 3
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una orale. Le prove scritte consisteranno in due traduzioni, una dall'italiano nella lingua straniera, che il candidato professa conoscere, l'altra dalla lingua straniera in italiano. L'esame orale consistera' in una conversazione su argomenti vari nella lingua straniera in esercizi di traduzione e di dettatura, e in una conversazione in lingua italiana su argomenti di cultura generale specialmente riguardante la lingua, la storia, la geografia e le istituzioni del Paese di cui il candidato professa conoscere la lingua.
Art. 4
La Commissione esaminatrice del concorso sara' composta di un consigliere di Stato, presidente, di un magistrato della Corte dei conti, di due funzionari della carriera diplomatico-consolare, di almeno tre professori universitari di materie orientalistiche, tutti di grado non inferiore al sesto, membri. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo diplomatico-consolare di grado non inferiore al 9°.
Art. 5
Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova orale o scritta. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva 6 stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale. Tra i candidati dichiarati idonei, la graduatoria e la ammissione sono regolate dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno percio' ammessi in carriera per ordine dei punti conseguiti tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso. L'ammissione ha luogo per decreto Ministeriale. A parita' di merito saranno preferiti i candidati muniti del diploma dell'Istituto orientale di Napoli o del diploma dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1951
Atti del Governo registro n. 39, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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