DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1306

Type DPR
Publication 1950-10-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, e modificato con regio decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' Accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: L'art. 1 e' sostituito dal seguente: "L'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, istituita con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principi del Cattolicismo. L'Universita' cattolica appartiene alla categoria delle Universita' di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed e' persona giuridica di diritto pubblico". L'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Il conferimento degli incarichi e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta delle Facolta' competenti e con il parere favorevole del Senato accademico". L'art. 26 e' sostituito dal seguente: "La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i professori di ruolo delle Universita' statali e Istituti d'istruzione superiore di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Per quanto attiene al grado 3°, i professori della Universita' cattolica vengono considerati, a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale. Il professore dell'Universita' cattolica viene assegnato al predetto grado 30, allorquando il docente di ruolo statale, provvisto dalla, medesima anzianita' di servizio, consegua tale grado. I professori trasferiti dalle Universita' statali e dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' o Istituti. I professori trasferiti da Universita' o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Universita' o Istituti statali. Al rettore e' assegnata una indennita' di carica, non valutabile agli effetti della pensione nella misura che il Consiglio di amministrazione determinera' alla stregua dell'art. 1 del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439, e successive modificazioni". Gli articoli 38 e 39 sono soppressi e sostituiti dal seguente: Art. 38. - La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti e dei lettori sono determinati in conformita' a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti e lettori. Art. 39. - Sono soppresse le tabelle n. 2 e n. 3 allegate allo Statuto.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 5. - FRASCA

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