DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1311

Type DPR
Publication 1950-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numeri 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1901; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, numero 1120; e modificati con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive, modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 1 e' sostituito dal seguente: "L'Universita', di Napoli e' governata dal presente statuto per tutto quanto non e' previsto da leggi o regolamenti".

Art. 2. - "L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti".

Art. 6. - Nel primo capoverso le parole "nei suoi istituti" sono sostituite dalle seguenti "negli istituti".

Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "Essi ricevono sotto ogni forma, cure ed assistenza nelle istituzioni a cio' destinate".

Art. 14. - Nel primo capoverso sono soppresse le arole "nell'anno accademico successivo".

Art. 22. - Gli insegnamenti fondamentali di "Economia politica comporativa" e di "diritto corporatio" previsti anche nei successivi articoli, assumono rispettivamente la seguente denominazione: "economia politica" e "diritto del lavoro".

L'insegnamento complementare di cui al n. 2 assume i denominazione di: "demografia generale".

Sono soppressi gli insegnamenti di "legislazione del lavoro" e di "diritto aeronautico". L'insegnamento di "diritto marittimo" e' sostituito con quello di "diritto della navigazione".

Art. 23. - Alla lettera C gli insegnamenti di "legislazione del lavoro" e "diritto aeronautico" sono costituiti rispettivamente con quelli di: "diritto del lavoro" e di "diritto della navigazione".

Alla lettera D gli insegnamenti di "diritto corporativo" e di "scienza delle finanze e diritto finanziario" sono sostituiti rispettivamente con quelli di: "diritto del lavoro" e di "diritto ecclesiastico".

L'Istituto di discipline corporative, di cui agli articoli 31-38 e' soppresso. I predetti articoli sono sostituiti dai seguenti relativi all'istituzione di un "Istituto di diritto costituzionale comparato".

Art. 31. - Alla, Facolta' di giurisprudenza e' annesso l'Istituto

di diritto costituzionale comparato" (Seminario).

L'Istituto di diritto costituzionale comparato, ordinato come Seminario, ha lo scopo di promuovere nel campo del diritto costituzionale le ricerche scientifiche, di addestrare in esse e perfezionare studenti, di integrare l'insegnamento della materia con esercitazioni pratiche, di contribuire, in genere, al progresso della disciplina, con pubblicazioni ed iniziative opportune e e di costruire un centro di raccolta e di studio del materiale dottrinale e legislativo estero attinente al diritto costituzionale.

Art. 32. - L'istituto e' diretto dal professore di ruolo del diritto costituzionale il quale e' coadiuvato da liberi docenti.

Art. 33. - L'Istituto e' diviso in tre sezioni: la prima per il materiale relativo agli Stati europei orientali, la seconda relativa agli Stati europei occidentali, a terza per tutti gli altri Stati.

Art. 34. - Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti e i laureati della Facolta'. Sono ammessi, altresi', gli studenti e laureati di altre Facolta', che in base a regolare domanda ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Art. 35. - Sono preposti all'Istituto otto assistenti volontari nominati dal direttore e eventualmente assistenti appartenenti ai ruoli universitari.

Per la nomina ad assistente occorre la conoscenza per lo meno di due lingue straniere.

Art. 36. - Il regolamento interno dell'Istituto e' umanato dal direttore previa approvazione del Consiglio della Facolta' di giurisprudenza.

Art. 37. - Chi frequenta l'Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno o impartite dal direttore.

In caso di trasgressione puo' essere sospeso o escluso dalla frequenza inteso il Senato accademico.

Art. 38. - A chi frequenta l'istituto per almeno sei mesi il direttore puo' rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

Attuale art. 69. - Dopo la lettera f) e' aggiunto:

g)

"la laurea in scienze biologiche;

h)

la laurea in scienze geologiche".

Attuale art. 77. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e in matematica e fisica e' aggiunto quello di:

13) Geometria differenziale".

Attuale art. 94. - Nel primo capoverso dopo le parole: "in fisica" sono aggiunte le seguenti: "in scienze biologiche e in scienze geologiche".

Dopo l'attuale art. 98 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in scienze biologiche

Art. 99. - Le materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze biologiche sono le seguenti:

Fondamentali:

Istituzioni di matematiche;

Fisica;

Chimica generale ed inorganica;

Chimica organica;

Botanica (biennale);

Zoologia (biennale);

Anatomia comparata;

Anatomia umana;

Istologia e embriologia;

Fisiologia generale (biennale);

Chimica biologica;

Igiene;

Complementari:

Chimica fisica;

Biologia generale;

Antropologia;

Genetica;

Patologia generale;

Microbiologia;

Parassitologia;

Entomologia agraria;

Fisiologia vegetale;

Patologia vegetale;

Geologia;

Paleontologia;

Statistica.

Art. 100. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. L'esame di laurea consiste:

a)

nella, discussione di una dissertazione scritta, i sperimentale o di carattere critico originale, riferentisi a ricerche u discipline biologiche eseguite presso uno degli Istituti frequentati dallo studente nel secondo biennio di studi;

b)

nell'esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta;

c)

in quattro prove pratiche orali di zoologia, botanica, anatomia comparata e istologica e embriologia.

Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere a) e b).

Art. 101. - I laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al terzo anno per la laurea in scienze biologiche; quelli forniti di laurea in chimica, o in fisica, o in farmacia, al secondo anno. I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al terzo anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in materie biologiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della Facolta'. I laureati in scienze geologiche sono ammessi al terzo anno.

Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze biologiche sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito caso per caso con decreto rettorale, udito il parere della Facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di diploma di maturita' classica o scientifica.

Laurea in scienze geologiche.

Art. 102. - Le materie di insegnamento per la laurea in scienze geologiche sono le seguenti:

Fondamentali:

Istituzioni di matematiche;

Fisica sperimentale (biennale);

Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

Mineralogia;

Geologia;

Geologia applicata;

Paleontologia;

Geografia;

Geografia fisica;

Topografia e cartografia;

Fisica terrestre;

Petrografia;

Complementari:

Chimica organica;

Chimica, fisica;

Geodesia;

Astronomia;

Zoologia;

Botanica;

Antropologia;

Vulcanologia;

Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);

Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 103. - Gli insegnamenti di "botanica" e di "zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di analisi matematica comprendera' per un anno analisi algebrica e per un altro anno analisi infinitesimale: lo studente dovra' sostenere due esami distinti.

Lo studente deve frequentare nel secondo biennio di studi per due anni il laboratorio di geologia o di mineralogia per in anno il laboratorio di mineralogia o di geologia.

Art. 104. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea, consiste:

a)

nella discussione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale riferentisi a ricerche su discipline geo-mineralogiche eseguite presso uno degli Istituti della Facolta' di scienze frequentati dallo studente nel secondo biennio di studi;

b)

nella esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta;

c)

in tre prove pratiche orali sui minerali, sulle rocce e sui fossili.

Queste prove pratiche, precedono quelle delle lettere a) e i).

Art. 105. - I laureati in ingegneria o in chimica, o in scienze biologiche sono ammessi al terzo anno per la laurea, in scienze geologiche; quelli laureati in fisica al secondo anno. I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al terzo anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della Facolta'. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quelle in scienze geologiche sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito caso per caso con decreto rettorale, udito il parere della Facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturita' classica, o scientifica.

Art. 106. - Le spese relative al funzionamento dei corsi di laurea in "scienze biologiche" ed in "scienze geologiche" sono a carico del bilancio ordinario della Universita' di Napoli.

Attuale art. 101. - E' inserito il seguente nuovo comma:

Per l'insegnamento biennale di "Chimica farmaceutica e tossicologica" e per quello triennale di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" lo studente deve sostenere un esame per ciascun anno di corso.

Attuale art. 103. - Il comma a) e' sostituito dal seguente:

a)

"un colloquio su argomenti di chimica farmaceutica e tossicologica sulle droghe e piante medicinali e sul loro riconoscimento, una consultazione della farmacopea ufficiale e relativo commento farmacologico, comprese le tabelle della posologia, dei veleni e degli stupefacenti e infine domande di legislazione farmaceutica".

Attuale art. 119. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura e' aggiunto quello di:

"Materie giuridiche".

Attuale art. 123. - E' sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a)

nella redazione di un progetto di architettura o di urbanistica, o di restauro o di una monografia su argomento di storia dell'architettura; il progetto di architettura o di urbanistica o di restauro deve essere completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, in modo da poter essere considerato esecutivo in ogni sua parte, e svolto dallo studente durante l'ultimo anno di corso;

b)

in due prove grafiche estemporanee, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni;

c)

in una discussione artistica, scientifica e tecnica su tutte le materie d'insegnamento, sulle prove di esami e sullo svolgimento del progetto o della monografia.

Il progetto e gli altri lavori di esame rimangono presso la Segreteria per non meno di tre anni, trascorsi i quali, ed entro il periodo di due anni successivi, il Rettore, udito il Preside, puo' autorizzarne la restituzione.

Attuale art. 140. - Agli insegnamenti complementari e' aggiunto quello di:

"Microbiologia ed immunologia".

Dopo l'elenco degli insegnamenti e' aggiunto il seguente nuovo comma:

"L'insegnamento di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia comporta alla fine del primo anno del corso biennale un colloquio vertente sull'istologia, sull'oestologia e sull'artrologia, e alla fine del secondo anno un esame".

Gli attuali articoli dal n. 166 al n. 174 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 166. - "Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse scuole di perfezionamento e di specializzazione le quali conducono al conferimento del diploma di "specialista" a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592).

Art. 167. - La direzione di ciascuna scuola spetta al titolare della cattedra da cui la scuola prende il nome e, qualora il titolare non sia professore di ruolo, oppure manchi la cattedra omonima, ad un professore di ruolo di materia affine nominato dalla Facolta' e confermabile di anno in anno.

Art. 168. - Gli insegnamenti di ciascuna scuola di perfezionamento sono quelli propri della scuola stessa.

Essi sono proposti dal direttore ed approvati dalla Facolta'.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Gli incarichi per l'insegnamento sono conferiti dalla Facolta' su proposta del direttore.

Art. 169. - Alle scuole di perfezionamento possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Non si concedono iscrizioni contemporanee a piu' scuole. Il numero minimo e massimo degli iscritti sara' stabilito anno per anno dal direttore della scuola. La immissione e' subordinata all'esito di un concorso che potra' comprendere prove scritte e orali. A parita' di voti saranno preferiti i concorrenti che hanno maggiori bitoli.

Abbreviazioni di corso sono concesse, su proposta del direttore della scuola, esclusivamente ad assistenti e aiuto di ruolo della materia oppure a quelli di ospedali di prima categoria nei reparti della materia, assunti in seguito a regolare concorso, per un numero massimo di anni corrispondenti alla loro anzianita' con l'obbligo di sostenere gli esami prescritti per gli anni dai quali sono stati dispensati.

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