DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1313
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, c successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 36. - E' sostituito dal seguente: "Presso la facolta' sono costituiti i seguenti istituti scientifici: 1) istituto di scienze economiche; 2) istituto di materie giuridiche; 3) istituto di ragioneria; 4) istituto di tecnica economica; 5) istituto di merceologia; 6) istituto di matematica finanziaria; 7) istituto di statistica; 8) istituto di geografia, economica. Attuale art. 73. - All'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto n. 30. Istituto di microbiologia. Attuale art. 176. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo e' aggiunto quello di: Diritto penale romano. All'attuale art. 267 relativo alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche e' soppressa la parola "costitutivi" ed e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Il corso degli studi per ciascun allievo e' stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al ramo in cui egli intende perfezionarsi". Attuale art. 277. - E' soppresso il "corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 47. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.