LEGGE 9 gennaio 1951, n. 7
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, e' ratificato con la seguente modificazione: "Art. 2. - E' soppresso".
Art. 2
I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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