LEGGE 9 gennaio 1951, n. 7

Type Legge
Publication 1951-01-09
Ultimo aggiornamento 1951-01-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, e' ratificato con la seguente modificazione: "Art. 2. - E' soppresso".

Art. 2

I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

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