DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1951, n. 8
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, che autorizza il Governo a provvedere, nell'esercizio finanziario 1950-1951, ad una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, fruttanti l'annuo interesse del 5%;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1040, l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1 aprile 1960, nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, e 1.000.000, fruttanti l'interesse annuo del 5%, pagabile in due semestralita' posticipate al 1 aprile ed al 1 ottobre di ogni anno.
Art. 2
I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di 10 miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di marzo di ogni anno di durata, dei buoni medesimi e pagabili dal 1 aprile successivo: al primo numero estratto: L. 10.000.000; ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: L. 5.000.000; ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: L. 1.000.000. In totale, saranno conferiti venticinque premi per complessive lire 50.000.000 ad anno per ogni serie.
Art. 3
L'emissione dei nuovi buoni, il cui collocamento e' affidato ad un consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, avra' luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 22 gennaio 1951 e terminera' il 30 aprile successivo.
Art. 4
Il prezzo di emissione e' stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, in lire 97,50.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1951.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
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