DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1951, n. 9

Type DPR
Publication 1951-01-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Le denuncie previste nei primi due commi dell'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, debbono essere fatte agli uffici periferici del Ministero dell'industria o agli enti ed organizzazioni specificatamente incaricati dal Ministro con proprio decreto, secondo le distinzioni in questo stabilite. Debbono essere redatte su moduli approvati con decreto del Ministro, ed essere presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o spedite nello stesso termine mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto di incarico e quelli di approvazione dei moduli sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 2

La denuncia relativa alle merci deve precisare la quantita' di ciascuna di esse, secondo le distinzioni risultanti dalla tabella allegata al decreto-legge, e le altre specificazioni eventualmente richieste nei moduli di cui al primo comma dell'articolo precedente. Quando la merce non si trova in locali pertinenti all'impresa, la denuncia deve indicare il detentore e la quantita' esistente presso lo stesso. Per le merci viaggianti deve dichiararsi la provenienza, il nome del vettore e la quantita' spedita. La denuncia delle merci acquistate e non ancora spedite all'entrata in vigore del decreto-legge deve riferirsi solo a quelle fatturate, e indicare, oltre la quantita', il nome del venditore, la sede della sua impresa, la data ed il luogo di consegna. Per le imprese che hanno piu' magazzini debbono essere fatte denuncie distinte per ogni circoscrizione comunale.

Art. 3

Ai fini della denuncia della capacita' produttiva deve essere indicato ogni elemento specifico atto a determinare la produzione massima ottenibile con gli impianti esistenti, se sfruttati integralmente, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della attivita' produttiva esercitata dall'imprenditore e alle richieste che, per ciascun ramo d'industria, siano eventualmente fatte nel modulo previsto nel primo comma dell'art. 1.

Art. 4

Gli uffici, gli enti o le organizzazioni incaricati compiuta l'elaborazione dei dati contenuti nelle denuncie secondo le istruzioni e nel termine stabilito dal Ministero, ne comunicano a questo i risultati.

Art. 5

Il decreto Ministeriale di cui all'art. 1, terzo comma del decreto-legge, deve contenere il termine entro cui la denuncia deve essere fatta ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Alla denuncia si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 in quanto compatibili. Essa deve contenere l'indicazione del titolo della detenzione, del luogo in cui e' depositata e quella del proprietario della merce.

Art. 6

Il registro di carico e scarico previsto nell'art. 3 del decreto-legge deve essere istituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro puo' prescrivere l'uso di un modello uniforme da lui approvato.

Art. 7

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio. Il direttore predetto deve dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono. Le richieste di vidimazione devono essere annotate dal direttore dell'Ufficio in apposito registro da lui tenuto.

Art. 8

Le imprese che hanno piu' magazzini, nei quali si trovino merci soggette a denuncia, debbono tenere un distinto registro di carico e scarico per ciascun magazzino. Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio puo' autorizzare la tenuta contemporanea di piu' registri per uno stesso magazzino quando le esigenze delle registrazioni non consentono l'uso di un solo registro. In tal caso l'autorizzazione e' iscritta nel registro previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ed e' in esso indicato l'uso a cui ciascun registro e' destinato. Il registro deve essere custodito nei locali del magazzino e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti di cui all'art. 4 del decreto-legge.

Art. 9

Nel registro di carico e scarico devono essere iscritte le merci soggette a denuncia ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge, secondo le distinzioni stabilite nella tabella allegata allo stesso. Debbono esservi successivamente riportate, secondo le distinzioni predette, le partite di merci ricevute, quelle spedite, consegnate o destinate alla lavorazione, le date dei singoli movimenti di entrata e di uscita, i nomi e le sedi degli imprenditori dai quali le merci furono ricevute e ai quali esse furono spedite o consegnate, nonche' il nome del vettore, per le merci spedite.

Art. 10

Le registrazioni devono essere fatte secondo le regole di una ordinata scritturazione, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 11

I detentori di merci che, in base al decreto del Ministro per l'industria e il commercio siano obbligati alla denunzia di cui all'art. 1, terzo comma del decreto-legge, debbono curare la tenuta del registro di carico e scarico secondo le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto, in quanto applicabili. Il registro deve anche contenente l'indicazione del titolo della detenzione e quella del proprietario della merce.

Art. 12

La comunicazione periodica dei dati riassuntivi delle registrazioni nel registro di carico e scarico di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge, puo' essere richiesta dal Ministro alle imprese, individualmente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per settore, mediante decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La comunicazione dei dati deve essere fatta al Ministero o, nel caso di incarico, agli uffici, enti ed organizzazioni che lo hanno ricevuto, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

Art. 13

La tessera di riconoscimento prevista dall'art. 4, quarto comma del decreto-legge, deve recare la fotografia del funzionario o dell'agente e l'indicazione delle sue e della sua qualifica. Essa e' rilasciata dal direttore generale della industria presso il Ministero dell'industria e commercio e deve essere esibita sulla domanda delle persone, alle quali vengono richieste informazioni e nei cui locali sono eseguiti controlli e verifiche.

EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 33. - CARLOMAGNO

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