LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concessa un'indennità: a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane; b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate; c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane; d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a); e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.