LEGGE 4 gennaio 1951, n. 14

Type Legge
Publication 1951-01-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonchè quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.

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