LEGGE 4 gennaio 1951, n. 14
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonchè quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.
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