DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1951, n. 16
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;
Vista la legge 7 luglio 1948, n. 1093;
Vista la legge 26 agosto 1950, n. 860;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 807;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1949, n. 1101;
Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1951, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
Le misure dei contributi, come indicato nell'allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione. Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture o esclusivamente al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture o al bestiame. Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unita' lavorativa del nucleo familiare sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240. I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.
Art. 3
Qualora durante l'anno 1931 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le assicurazioni e le prestazioni, per le quali e' prevista l'applicazione dei contributi medesimi, sara' provveduto con apposito successivo provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 4
Il contributo per gli assegni familiari nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia nel settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi e' determinato nella misura di L. 49 per ogni giornata di lavoro.
Art. 5
I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - SCELBA - VANONI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 55. - CARLOMAGNO
Allegato
Misure contributive per l'anno 1951 Parte di provvedimento in formato grafico