DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1951, n. 23

Type DPR
Publication 1951-01-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578, e 16 novembre 1950, n. 919, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

E' sospesa fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi doganali sui semi oleosi di arachide, di sola, di colza e di ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n. 110, lettere a, d, h, l, m ed o della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione. E' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione del dazio doganale sui semi di neuk (guizotia) e sui germi di granoturco, compresi nella voce n. 110, lettera p della Tariffa medesima.

Art. 2

I dazi doganali sui prodotti sottoindicati saranno temporaneamente applicati, fino a tutto il 31 luglio 1951, nella misura di cui appresso: --------------------------------------------------------------------- Numero Dazio e lettera Denominazione delle merci sul della tariffa valore --------------------------------------------------------------------- 19 Lardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 130 Grasso di maiale fuso (strutto), qualunque 12% sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) 139 Oli fissi, fluidi e concreti, di origine vegetale, greggi e raffinati: c di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% d di girasole e di granoturco . . . . . . . . . 10% e di cotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% f di arachide . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% g di colza e di ravizzone . . . . . . . . . . . 8% h di sesamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex p ex 2) di neuk (guizotia). . . . . . . . . . . 7%

Art. 3

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti aggiunte: --------------------------------------------------------------------- Numero Dazio e lettera Denominazione delle merci sul della tariffa valore --------------------------------------------------------------------- 19 Lardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% ex 69 Radiche e tuberi ad alto tenore di - amido (di manioca, arrow-root, ecc), anche seccati o tagliati in pezzi Le radiche di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimenta zione del bestiame sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservazione l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per la agricoltura e le foreste ex 442 Caseina . . . . . . . . . . . . . . . . . - La caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali e ammessa in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali sotto l'osservanza delle norme e condi zioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio ex 1052 Parti staccate di propulsori a reazio- L'applicazione ne per aviazione (turboreattori, tur- del dazio e' bopropulsori, generatori a pistoni sospesa liberi, razzi a reazione chimica e si mili) destinate alla Amministrazio ne della difesa

Art. 4

Il presente decreto entra in rigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 72. - CARLOMAGNO

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