LEGGE 3 febbraio 1951, n. 38
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblicà hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato vengono compilati - alle prescritte scadenze - con sistema meccanografico basato su schede perforate. Gli ordini stessi vengono altresì firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni. I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro per il tesoro saranno trasmessi alla Corte dei conti.
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