DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1951, n. 40
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non puo' essere superiore a diciotto.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.