DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 50

Type DPR
Publication 1951-01-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori;

Visto il contratto collettivo del 25 ottobre 1938, pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 luglio 1939, fascicolo 208, relativo alla costituzione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.);

Visto il proprio decreto 22 giugno 1949, n. 393, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'I.N.A.P.L.I.;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1949, con cui sono stati nominati il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto su menzionato;

Vista la deliberazione in data 28 ottobre 1949 con cui il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.P.L.I. ha deciso di chiamare a far parte del Collegio sindacale il rappresentante del Ministero del tesoro e di modificare, in tal senso, l'art. 9 dello statuto dell'Ente in questione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

E' approvata la deliberazione adottata in data 28 ottobre 1949, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) relativa alla modifica dell'art. 9 dello statuto, precisata nell'articolo seguente.

Art. 2

L'art. 9 dello statuto dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1949, n. 393, e' modificato nella forma seguente: "Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un rappresentante dei lavoratori dell'industria, e da un rappresentante degli industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Nelle deliberazioni del Collegio in caso di parita' di voto prevale quello del presidente. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati".

EINAUDI MARAZZA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 129. - CARLOMAGNO

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