DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1951, n. 51
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante "Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario";
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Ai redditi intermedi tra quelli indicati nell'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le finanze. I redditi imponibili vengono arrotondati nel seguente modo: lire lire per unita di lire tra 240.000 e 1.000.000 10.000 tra 1.000.000 e 2.000.000 20.000 tra 2.000.000 e 5.000.000 50.000 tra 5.000.000 e 10.000.000 100.000 tra 10.000.000 e 50.000.000 200.000 tra 50.000.000 e 100.000.000 500.000 tra 100.000.000 e 200.000.000 1.000.000 tra 200.000.000 e oltre 2.000.000 Nella tabella allegata al presente decreto sono indicati il reddito arrotondato, l'aliquota, la misura di imposta corrispondente alle varie cifre di reddito imponibile.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 130. - CARLOMAGNO
Tabella
TABELLA delle aliquote riguardanti l'imposta complementare sul reddito Parte di provvedimento in formato grafico
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