LEGGE 18 gennaio 1951, n. 61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.
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