DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 68
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni. Provincia di Reggio Calabria. Comune di Stilo e frazioni; Comuni di: Camini - Riace - Stignano - Placanica - Caulonia - Bivongi - Pazzano - Monasterace - Gioiosa Jonica - Roccella Jonica - Marina di Gioiosa Jonica.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' istituita una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato all'art. 1 del presente decreto le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonche' le altre funzioni previste dalla legge.
Art. 3
La Sezione speciale ha gestione autonoma da quella dell'Opera. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Nella gestione relativa alla Sezione speciale, gli organi e gli uffici dell'Opera per la valorizzazione della Sila, osservano per quanto non previsto dal presente decreto, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, e quelle del decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862.
Art. 4
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verra' determinata la somma da assegnarsi alla Sezione per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamenti sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione, secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verra' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 5
Il versamento all'Opera delle somme ad essa assegnate per la gestione della Sezione speciale, verra' effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attivita' svolta dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Calabria. Tali certificati dovranno essere vistati, per l'approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di autorizzare la anticipazione all'Opera: all'atto della costituzione della Sezione speciale, del 20% della somma assegnata per l'esercizio 1950-51; all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20% della somma assegnata per l'esercizio stesso.
Art. 6
Nel territorio delimitato dall'art. 1 del presente decreto, la Sezione speciale esercita tutti i compiti indicati all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Art. 7
Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, si applicano anche agli atti e contratti relativi alla gestione della Sezione speciale.
Art. 8
Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire alla Sezione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dal l'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - VANONI - PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 169. - CARLOMAGNO
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