DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 70

Type DPR
Publication 1951-02-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti;

Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni. 1) Territorio del Volturno - Garigliano (prov. di Caserta). Comuni di: Cancello ed Arnone - Capua - Castel Volturno - Grazzanise - Santa Maria la Fossa - Villa Literno - Vitulazio - Carinola - Francolise - Mondragone - Sessa Aurunca. 2) Territorio del Sele (prov. di Salerno). Comuni di: Albanella - Altavilla Silentina - Battipaglia - Capaccio - Eboli - Giungano - Serre - Trentinara - Pontecagnano Faiano.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' costituita, con sede in Napoli, presso l'Opera nazionale per i combattenti, istituita con decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, una Sezione speciale per la riforma fondiaria, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato dall'art. 1 del presente decreto le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonche' le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3

La Sezione speciale ha gestione autonoma e patrimonio distinto da quello dell'Opera. Il presidente dell'Opera e' anche presidente della Sezione speciale. Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potra' far parte del Consiglio di amministrazione di societa' o enti che operano in Campania. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione della Sezione speciale. Tali poteri, qualora ricorrano giustificate esigenze, potranno essere devoluti ad un commissario per la Sezione speciale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Il commissario resta in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno e puo' essere riconfermato.

Art. 4

Altri organi della Sezione sono: a) il Consiglio per la Sezione speciale; b) il Collegio sindacale. Il presente decreto determina i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sulla Sezione speciale e ne coordina le funzioni ed i compiti. Alla Sezione speciale non si applicano le norme del regolamento dell'Opera approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modificazioni, ne' quelle del citato decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 5

Il Consiglio per la Sezione speciale e' costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale. I componenti il Consiglio sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche prima della scadenza del triennio, puo' disporsi, in caso d'irregolare o deficente funzionamento, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, lo scioglimento del Consiglio. Tale provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei Ministri. In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dal precedente art. 5, ovvero se il presidente dell'Opera o il commissario per la Sezione speciale siano temporaneamente dispensati dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio. La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non puo' essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre, dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7

Il presidente dell'Opera convoca e presiede il Consiglio per la Sezione speciale. Per la validita' delle adunanze del Consiglio e' richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 8

Il Consiglio da' parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente. Il parere del Consiglio e' obbligatorio oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto: a) sullo statuto della Sezione e sulle sue eventuali modifiche; b) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la, consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale della Sezione speciale; c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio; d) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale; e) sulle direttive per la trasformazione fondiaria; f) sui piani di coordinamento delle attivita' che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 1; g) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni; h) sulle domande di concessione per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche; i) sui contratti ed assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni nonche' sull'acquisto o alienazione di beni immobili; l) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni; m) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati; n) sulla costituzione di societa' o enti e sulla partecipazione ad essi; o) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230; p) sulle domande di derivazione d'acqua; q) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; r) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi; s) sull'accettazione di eredita', donazioni e legati disposti a favore della Sezione speciale.

Art. 9

Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), l), m), n), o), q), r) ed s) del precedente art. 8 nonche' le deliberazioni relative alle assunzioni del personale ed allo eventuale distacco presso la Sezione speciale dei dipendenti dell'Opera. Il regolamento indicato alla lettera b) e' approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa, e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quando l'Amministrazione della Sezione speciale ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facolta' di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

Art. 11

La Sezione speciale ha un proprio direttore nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio per la Sezione speciale. Il direttore interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali. Egli dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi della Sezione e ne risponde direttamente al presidente. Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per la Sezione o che comunque ne impegnino il patrimonio. Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste uno dei funzionari della Sezione speciale puo' essere incaricato di sostituire il direttore in caso di assenza o di impedimento. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore puo' essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

Art. 12

Gli emolumenti del presidente che siano a carico del bilancio della Sezione, nonche' gli emolumenti dei componenti il Consiglio, e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 13

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri effettivi sono designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati. Il Collegio trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione speciale. L'esercizio finanziario della Sezione ha inizio col 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati per l'approvazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste: entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Art. 14

Alla Sezione speciale e' assegnato un patrimonio di fondazione di lire cinquanta milioni a carico della somma destinata alla Sezione medesima a norma del comma primo del successivo art. 15.

Art. 15

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verra' determinata la somma da assegnarsi alla Sezione speciale per l'esercizio 1950-1951, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Per gli esercizi finanziari 1951-1952 al 1959-1960 incluso la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione speciale, secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verra' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste.

Art. 16

Il versamento alla Sezione delle somme ad essa assegnate verra' effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attivita' svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Campania. Tali certificati dovranno essere vistati, per approvazione dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di autorizzare l'anticipazione alla Sezione: all'atto della costituzione, del 20% della somma assegnata per l'esercizio 1950-1951; all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20% della somma assegnata per l'esercizio stesso.

Art. 17

La Sezione speciale esercita nel territorio delimitato dall'art. 1 del presente decreto, tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 18

Si applicano a favore della Sezione le agevolazioni fiscali previste a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 19

La Sezione svolge, di regola, la sua attivita' attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalita'. Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili ma, entro otto giorni, devono essere trasmesse al Ministro, corredate dal parere del Consiglio, per l'approvazione.

Art. 20

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire alla Sezione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 21

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta alla Sezione, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 22

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere alla Sezione speciale la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 23

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, la Sezione speciale ha facolta' di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 22 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 24

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - VANONI - PELLA - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 168. - CARLOMAGNO

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