DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 75
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e la determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari;
Visto il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, e' ridotta al 16,05 per cento.
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, e' abrogato.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.
EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
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