LEGGE 1 marzo 1951, n. 85
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951, è ulteriormente prorogata per l'anno 1951. I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.
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