LEGGE 7 febbraio 1951, n. 169

Type Legge
Publication 1951-02-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti: 1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20; 2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20; 3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15; 4) per qualsiasi certificato lire 10. Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".

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