DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 171
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546;
Visto il regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, che apporta modificazioni al regolamento predetto;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1160, che apporta ulteriore modificazione alle norme sopra citate;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il limite massimo di 65 anni di eta' per la permanenza nelle funzioni di messaggere, stabilito nel penultimo comma dell'art. 74 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, sostituito con l'art. 2 del regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, viene diminuito a 60 anni. Il limite predetto si applica anche al personale subalterno addetto agli uffici ambulanti e natanti.
Art. 2
E' in facolta' della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di applicare gradualmente il presente decreto, nel limite massimo di due anni dalla data di entrata in vigore di esso, tenendo conto delle esigenze di servizio e dell'eta' e del rendimento del personale di cui all'articolo precedente che abbia superato il sessantesimo anno di eta'.
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 64. - CARLOMAGNO