DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 176

Type DPR
Publication 1951-01-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e ne approva lo statuto;

Visto il regio decreto 11 agosto 1939, n. 1629, che modifica la denominazione dell'Ente in Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo e ne approva un nuovo statuto;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 340, concernente l'approvazione di uno statuto provvisorio dell'Ente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo assume il nome di Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.).

Art. 2

E' approvato l'annesso nuovo statuto dell'A.N.F.C.M.A., composto di 62 articoli e firmato dal Ministro per la difesa.

EINAUDI PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 62. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 1

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica Art. 1. L'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) - che nel seguito del presente statuto viene indicata con la sola parola Associazione - riunisce le famiglie degli appartenenti all'Aeronautica militare, morti per cause di guerra o di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica. L'Associazione riunisce inoltre le famiglie dei componenti gli equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti in seguito ad incidente di volo e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica. Le cause di morte, mutilazione ed invalidita' permanente debbono risultare da atti ufficiali degli organi competenti in materia,

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 2

Art. 2. L'Associazione ha la sede nazionale in Roma e sezioni provinciali nei capoluoghi di provincia nonche' una sezione autonoma nella citta' di Trieste.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 3

Art. 3. L'Associazione, che date le finalita' che persegue non ha carattere politico, ha lo scopo di assistere le famiglie dei caduti ed i mutilati dell'Aeronautica provvedendo, a mezzo dei propri organi nazionale e provinciali: a) ad esaltare il sacrificio di tutti coloro che, nel campo aeronautico, siano deceduti ed abbiano riportato mutilazioni o invalidita'; b) a mantenere fra i congiunti dei caduti e fra mutilati lo spirito di solidarieta' nell'amore per la Patria e nel sentimento dei doveri verso di essa; c) a promuovere la raccolta e raccogliere tutto il materiale statistico, biografico e documentario relativo ai caduti ed ai mutilati dell'Aeronautica; d) a promuovere, favorire ed attuare iniziative e provvidenze che tendano ad alleviare le sofferenze morali e materiali dei propri soci ed assicurare ad essi, nei diversi momenti e contingenze della vita, quell'assistenza di cui sono meritevoli a causa del sacrificio sopportato; e) ad assistere i soci nelle azioni a tutela dei diritti ed interessi presso enti pubblici e presso enti privati o persone.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 4

Art. 4. L'Associazione, che e' posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa - Aeronautica, trae i mezzi per la propria vita ed attivita' da: a) rendite del patrimonio; b) contributi volontari dei propri soci e di quegli enti o persone che si vogliono rendere benemeriti dell'Associazione; c) aliquote di utili di speciali gestioni extra-patrimoniali degli Enti aeronautici; d) sovvenzioni dell'Amministrazione aeronautica; e) ricavato da manifestazioni aeronautiche o varie indette a pro dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 5

Art. 5. L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica militare e statali, con gli Enti dell'aeronautica civile, nonche' con gli altri aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 6

Art. 6. L'Associazione si compone di soci onorari, benemeriti, effettivi ed aggregati.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 7

Art. 7. Sono soci onorari coloro che, per la loro posizione sociale e per la particolare simpatia dimostrata a favore dell'Associazione ne favoriscono lo sviluppo ed il raggiungimento dei fini.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 8

Art. 8. Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che con rilevante contributo di azione o di propaganda o con notevoli offerte finanziarie concorrono alla vita dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 9

Art. 9. Sono soci effettivi: a) in rappresentanza di ogni caduto, i discendenti minorenni, per mezzo del loro legale rappresentante, o, in difetto, uno dei parenti del caduto stesso nel seguente ordine di precedenza: 1) la vedova; 2) il primogenito maggiorenne; 3) la madre od in mancanza il padre; 4) la sorella o il fratello piu' anziano; 5) uno degli avi con precedenza al piu' anziano; 6) l'allevatore; b) ogni mutilato od invalido. E' ammessa la facolta' di rinuncia a socio effettivo in favore del parente che segue immediatamente nell'ordine di cui al punto a).

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 10

Art. 10. Sono soci aggregati i famigliari indicati al punto a) dell'art. 9, in aggiunta alla persona che rappresenta di diritto, quale socio effettivo, il caduto.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 11

Art. 11. La nomina dei soci onorari e benemeriti viene deliberata dal Comitato nazionale anche su proposta dei Consigli direttivi di sezione. L'ammissione dei soci effettivi ed aggregati viene deliberata e ratificata rispettivamente dal Consiglio direttivo di sezione e dal presidente nazionale. I soci non possono far parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 12

Art. 12. I soli soci effettivi hanno diritto a: a) partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni; b) fruire dell'assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti nel presente statuto e secondo le norme regolamentari in relazione ai mezzi di cui l'Associazione dispone; c) godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall'Associazione. I soci aggregati beneficiano dell'assistenza e dei vantaggi e servizi di cui alle lettere b) e c) con la limitazione che l'assistenza economica viene ad essi estesa solo in casi particolari e previa motivata deliberazione del Consiglio direttivo di sezione. I figli minori e la moglie di socio effettivo mutilato ed invalido possono beneficiare delle forme di assistenza dell'Associazione sempre per eccezionali circostanze e previa motivata singola deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 13

Art. 13. I soci hanno l'obbligo di: a) osservare le disposizioni statuarie e regolamentari nonche' i desiderata delle assemblee e degli altri organi sociali; b) cooperare nei limiti delle proprie possibilita' al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 14

Art. 14. La qualita' di socio si perde per dimissioni, decadenza od espulsione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 15

Art. 15. Le dimissioni hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Consiglio direttivo di sezione. Le notifiche contenenti motivazione vengono portate a conoscenza del Comitato nazionale.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 16

Art. 16. La vedova che contrae nuovo matrimonio decade da socio effettivo. La decadenza avviene di diritto ed e' pronunciata dal Consiglio direttivo di sezione. Puo' subentrare nella qualita' di socio, altro rappresentante nell'ordine di cui all'art. 9.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 17

Art. 17. L'espulsione e' adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione. L'espulsione e' proposta motivatamente dal rispettivo Consiglio direttivo di sezione al Comitato nazionale che delibera nel merito facendone notifica al socio interessato. Contro la deliberazione e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, ai Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 18

Art. 18. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci della sezione; b) il Consiglio dei presidenti dei Consigli direttivi di sezione sotto la denominazione di Consiglio nazionale; c) il Comitato nazionale; d) il Collegio dei sindaci; e) il Collegio dei probiviri; f) il presidente nazionale; g) il Consiglio direttivo di sezione; h) la Commissione consultiva nazionale; i) i revisori di sezione.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 19

Art. 19. L'Assemblea dei soci provvede nel capoluogo di provincia alla costituzione della relativa sezione. L'Assemblea per la costituzione di sezione provinciale puo' essere convocata quando il numero dei soci non e' inferiore a trenta. In caso contrario i soci hanno la facolta' di far parte della piu' vicina sezione. Ferma restando la norma precedente, i soci hanno altresi' la facolta' della scelta della sezione cui iscriversi.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 20

Art. 20. Nella citta' di Trieste la sezione autonoma puo' essere costituita con le stesse attribuzioni delle sezioni provinciali, qualunque sia il numero dei soci.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 21

Art. 21. In localita' minori i soci, pur facendo parte della sezione provinciale rispettiva, hanno facolta', previo nulla osta del Consiglio direttivo, di riunirsi in sottosezione, retta da un fiduciario nominato dai soci stessi.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 22

Art. 22. L'Assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente ogni tre anni per la nomina del Consiglio direttivo e dei revisori, annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e per le deliberazioni in merito ai programmi di attivita' della sezione nonche' sulle altre materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea puo' essere altresi' convocata straordinariamente per deliberazione del Comitato nazionale, del Consiglio direttivo e per richiesta di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio direttivo in carica,: coadiuvato dal segretario di sezione; salvo che per la riunione per la costituzione della sezione, nella quale il presidente ed il segretario sono nominati dai convenuti.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 23

Art. 23. L'Assemblea dei soci di ogni sezione e' valida quando vi abbia partecipato in prima convocazione, la meta' piu' uno dei soci; in seconda convocazione - ad almeno due giorni di distanza dalla prima - qualunque sia il numero dei partecipanti. La partecipazione all'Assemblea puo' aver luogo anche per delega; ogni socio puo' avere deleghe in numero non superiore a cinque. In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 24

Art. 24. L'Assemblea dei soci presso ogni sezione provinciale provvede alla nomina del "Consiglio direttivo" e dei "revisori", secondo i seguenti criteri: fino a 200 soci: tre membri per il Consiglio direttivo; un membro revisore; fino n 400 soci: cinque membri per il Consiglio direttivo; tre membri revisori; oltre 400 soci: sette membri per il Consiglio direttivo; tre membri revisori.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 25

Art. 25. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno alla prima riunione - entro 15 giorni dall'avvenuta elezione - il presidente e il vice presidente.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 26

Art. 26. I presidenti dei Consigli direttivi si riuniscono ordinariamente all'inizio di ogni triennio in Consiglio nazionale in Roma per la nomina dei membri del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci o di quello dei probiviri, nonche' per le deliberazioni a carattere generale e di massima per la funzionalita' e lo sviluppo dell'Associazione. Il Consiglio nazionale viene convocato altresi' straordinariamente, in Roma o in qualsiasi altra localita', a richiesta di almeno la meta' dei presidenti di Consigli direttivi in carica e di tanti presidenti che rappresentino oltre la meta' dei soci, o su deliberazione del Comitato nazionale, ovvero a richiesta del Ministero della difesa-Aeronautica, per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell'Associazione. In questo caso vi partecipano tutti i presidenti di Consiglio direttivo in carica compresi quelli delle sezioni costituite dall'inizio del triennio. Il Consiglio nazionale e' presieduto: nella riunione ordinaria, da un partecipante da essa nominato seduta stante, a maggioranza di voti, il quale a sua volta ne designa il segretario; nelle riunioni straordinarie dal presidente nazionale che ne designa il segretario.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 27

Art. 27. Nel Consiglio nazionale ogni partecipante dispone di un numero di voti pari a quelli dei soci della rispettiva sezione provinciale rappresentata. Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato almeno la meta' dei presidenti di Consiglio direttivo in carica o dei loro rappresentanti. La partecipazione per rappresentanza, nel solo caso di motivato impedimento del presidente, ha luogo con altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo espressamente nominato.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 28

Art. 28. Il Comitato nazionale e' costituito da sette membri eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i suoi componenti, nonche' da due membri nominati dall'Amministrazione aeronautica.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 29

Art. 29. Il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei probiviri, nominano nelle loro riunioni - non oltre il 15° giorno dall'avvenuta elezione - fra i rispettivi membri, i loro presidenti; il Comitato nazionale nomina altresi' un vice presidente. Il presidente ed il vice presidente del Comitato nazionale assumono la denominazione di presidente nazionale e di vice presidente nazionale. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quella di presidente di Consiglio direttivo.

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica-art. 30

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