DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, e' dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica: a) L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente; b) L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia; c) L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi: d) L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente; e) L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia; 3) per ogni pezzo di ricambio (rotellina o limetta): f) L. 600 (lire seicento). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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