LEGGE 3 marzo 1951, n. 193
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.
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