DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 198

Type DPR
Publication 1951-01-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di vice-economi-cassieri nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica sono costituite di due funzionari di carriera amministrativa del Ministero, di cui uno almeno di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente, di un funzionario del ruolo di gruppo A del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica e di due professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria. Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 2

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma. La Commissione giudicatrice determina l'ordine delle prove. Per le prove scritte ai candidati sono assegnate otto ore. In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna per la scelta dei temi prima dell'ora fissata per le prove in ogni caso la Commissione dovra' proporre tre temi, che verranno chiusi in altrettante buste; uno dei candidati procedera' alla scelta di una di esse.

Art. 3

Gli esaminatori dispongono di dieci punti per ogni singola prova, scritta ed orale. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Art. 4

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse. La votazione complessiva, e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali. La graduatoria dei vincitori e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parita' di voti, la precedenza e' regolata in conformita' dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 5

Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere. L'esame comprende le seguenti prove: Prove scritte: 1) cultura generale storico letteraria; 2) computisteria e ragioneria generale ed applicata. Prove orali: 1) nozioni di diritto civile; 2) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo; 3) computisteria e ragioneria generale ed applicata; 4) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; 5) nozioni di statistica; 6) nozioni sui servizi degli Istituti di istruzione artistica.

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 83. - CARLOMAGNO

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