DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1951, n. 203

Type DPR
Publication 1951-04-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno.

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 96. - CARLOMAGNO

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 1

TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Art. 1. (D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 1) Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 2

Art. 2. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art2)) Il Consiglio comunale e' composto: di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; di 60 membri nei Comuni con popolarione superiore ai 250.000 abitanti; di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; di 15 membri negli altri Comuni; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 3

Art. 3. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art3-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art3-com2) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art15)) ((La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 4

Art. 4. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art5) e [Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art15)) La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 5

Art. 5. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art6), e [Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art16)) Il Sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria. L'elezione del Sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza, assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed e' proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. ((Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti)). La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale e' in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano. Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e', a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto, giorni dalla sua data. Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge. Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 6

Art. 6. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art7)) Non puo' essere nominato Sindaco: chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge; chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto; il ministro di un culto; chi ricopre la carica di assessore provinciale; chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dei Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore; chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 7

Art. 7. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art3), ultimo comma) Al Sindaco e agli assessori puo' essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennita' di carica, la cui misura e' fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 8

Art. 8. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art8) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art17)) ((I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione)). Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale: a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune; b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'[art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art38), oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'[art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148~art280). Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 9

Art. 9. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art9)) La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 10

Art. 10. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art10) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17, comma 2°, lett. b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art17-com2-letb) Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con [regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148), e dalle modifiche contenute nel [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2839), in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato [Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1915-02-04;148).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 11

Art. 11. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art17) e [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art18) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art1)) ((Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato)). Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. ((La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale)). La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale ((ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 12

Art. 12. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art55) [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art2)) ((Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale)). Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 13

Art. 13. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art11)) Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058). Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 14

Art. 14. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art12)) Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, ((con l'indicazione del luogo e della data di nascita)), domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 15

Art. 15. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art14)) Non sono eleggibili a consiglieri comunali: 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate; 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici; 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o, sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende; 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune; 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto; 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune; 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo; 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria; 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora; 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. ((Le ipotesi di ineleggibilita' di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058))).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 16

Art. 16. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art15)) Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

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