LEGGE 9 gennaio 1951, n. 204
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa. I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.
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