LEGGE 7 marzo 1951, n. 206
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1 dicembre 1948 è affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 7 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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