LEGGE 29 marzo 1951, n. 210

Type Legge
Publication 1951-03-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del: 58° anno di età se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225; 55° anno se marescialli maggiori; 52° anno se marescialli capi o d'alloggio; 50° anno se brigadieri o vicebrigadieri; 48° anno se appuntati o carabinieri. Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

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