LEGGE 17 febbraio 1951, n. 214
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È estesa dal 1 gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia, della legge 29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. È altresì estesa dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - TOGNI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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