DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1951, n. 224

Type DPR
Publication 1951-01-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243, successivamente modificato col regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1850, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, numero 677;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1433, con il quale venne modificata la misura delle indennita' stabilite dal citato regolamento;

Ritenuta la necessita' di riordinare e di modificare le disposizioni contenute nei detto regolamento, anche in relazione alla situazione finanziaria del Fondo;

Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812, e' sostituito da quello annesso al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.

Art. 2

La misura delle indennita' stabilite dal nuovo regolamento ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dal corrente esercizio finanziario.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI -

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1951

Atti dal Governo, registro n. 38, foglio n. 101. - CARLOMAGNO

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 1

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del "Fondo di previdenza per il personale delle dogane" Art. 1. Il Fondo di previdenza istituito con l'art. 1 della legge 12 luglio 1912, n. 812, e' eretto in ente morale ed ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. Sono inscritti al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i commessi appartenenti al ruolo del personale provinciale delle dogane, le visitatrici doganali, nonche' il personale non di ruolo assunto per i servizi doganali, trasferito nel ruolo transitorio istituito con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 2

Art. 2. Il Fondo e' costituito: a) dalle quote di prodotti contravvenzionali assegnategli dalla legge; b) dalle quote di indennita' per servizi straordinari compiuti dal personale, in quanto siano assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti; c) dagli interessi del denaro Investito come dall'art. 21; d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 3

Art. 3. Col Fondo di previdenza si provvede: a) a corrispondere una indennita' agli inscritti al Fondo nel momento in cui cessino definitivamente dal servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale passata in giudicato, o ai superstiti degli inscritti morti prima di abbandonare definitivamente il servizio. Tale indennita' e' stabilita nella misura indicata nell'art. 12 del presente regolamento. Nei casi di cessazione dal servizio per condanna penale e' in facolta' del Consiglio di amministrazione del Fondo di consentire che l'indennita' o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli; b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'articolo 15.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 4

Art. 4. Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue: a) il 90% di esse e' destinato ad alimentare il Fondo per il pagamento delle indennita', di cui alla lettera a) dell'articolo precedente; b) l'8% e' destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; c) il 2% e' destinato a sostenere le spese di amministrazione del Fondo e quelle inerenti al funzionamento della segreteria ed al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle spese. Gli eventuali superi vanno in aumento della quota di cui alla lettera a). Qualora il limite fissato per le erogazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potra' essere impiegata per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 5

Art. 5. Il Fondo di previdenza e' amministrato dal un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette. Membri: l'ispettore generale amministrativo, addetto alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette che sostituisce il direttore generale, vice presidente; il capo del Personale delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce; un rappresentante del Sindacato nazionale dipendenti dogane, designato dal Consiglio nazionale del Sindacato stesso; quattro rappresentanti del personale di ruolo delle dogane, e cioe' un impiegato di gruppo A, uno di gruppo B, uno di gruppo C e un commesso, residenti a Roma, eletti per referendum fra tutto il personale di ruolo e del ruoli transitori delle dogane. Con decreti del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita' del referendum per le elezioni dei rappresentanti del personale e il modo di designazione del rappresentante sindacale, in caso di pluralita' di associazioni sindacali del personale. I quattro membri del Consiglio di amministrazione, appartenenti al ruolo provinciale delle dogane, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9°.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 6

Art. 6. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, il capo del Personale, il rappresentante sindacale e due dei quattro rappresentanti del personale doganale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il segretario non ha voto deliberativo.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso e' chiamato: 1) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettera a); 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 15; 3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'art. 4; 5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; 6) ad approvare i rendiconti della gestione. La liquidazione delle spese di che al punto 4) del presente articolo sara' effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 8

Art. 8. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva. Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio, di amministrazione e dal segretario.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 9

Art. 9. La revisione della contabilita' del Fondo e' demandata ad un Collegio sindacale nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore capo di divisione di ragioneria del Ministero delle finanze che lo presiede e di due impiegati del ruolo provinciale delle dogane eletti con le modalita' indicate nell'art. 5. I sindaci elettivi durano in carica per lo stesso periodo dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti. I sindaci sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo. Il presidente del Collegio sindacale, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 22, e' esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo,

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 10

Art. 10. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale delle dogane, puo' anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 15. Spetta altresi' al presidente di provvedere al pagamento delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalita' di cui al punto 3) dell'art. 15. Nei casi previsti dai due comma precedenti, il presidente informa il Consiglio, alla prima adunanza, dei provvedimenti adottati.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 11

Art. 11. Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane quattro anni di servizio utile agli effetti della pensione. Per le visitatrici doganali e per il personale del ruoli transitori, il diritto alla indennita' si acquista dopo quattro anni di servizio ininterrotto. Se l'iscritto sia morto per cause di servizio prima di aver raggiunto detti limiti, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto solo il minimo di quattro anni di servizio. Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane quattro anni di servizio, si tien conto, agli effetti della misura dell'indennita', anche degli anni di servizio anteriori all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione, secondo le disposizioni in vigore.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 12

Art. 12. L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura: agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio; ai commessi, L. 11.000 per ogni anno di servizio; alle visitatrici doganali, L. 4000 per ogni anno di servizio; al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, lire 7000 per ogni anno di servizio; al personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio. Nel computo degli anni di servizio per determinare la misura dell'indennita', la frazione di anno, inferiore a sei mesi, si trascura; quella superiore si considera come anno intero. All'accertamento dell'anzianita' di servizio per determinare la misura dell'indennita', provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione. Agli impiegati e commessi che lasciano definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione - escluso il passaggio ad altro impiego dello Stato - ed esclusi i casi di condanna penale e di dimissioni volontarie o da considerarsi tali a termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, la misura dell'indennita' e' aumentata del 50%. Al superstiti degli impiegati e commessi deceduti in attivita' di servizio prima del compimento del servizio utile a pensione, limitatamente alla vedova o, in mancanza, ai figli minori di 25 anni o permanentemente inabili al lavoro ed alle figlie nubili, la misura dell'indennita' e' aumentata del 75%.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 13

Art. 13. In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dello Iscritto al Fondo, l'indennita' prevista dall'art. 12 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti: 1) alla vedova o al coniuge della visitatrice, quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, e' riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai un 2), 3) e 4), una quota dell'indennita' pari a un terzo o meli, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi; 2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali; 3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali; 4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali; 5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali; 6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del ladro o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennita' e' divisa tra essi in parti uguali; 7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati, in parti uguali; 8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; 9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'. Se vi sono piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo non abbia disposto diversamente.

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane-art. 14

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