DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951, n. 225

Type DPR
Publication 1951-04-02
Ultimo aggiornamento 1951-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578, 16 novembre 1950, n. 919 e 31 gennaio 1951, n. 23, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti aggiunte:

Numero e lettera della tariffa Denominazione delle merci Dazio

Art. 2

E' sospesa fino a tutto il 14 luglio 1952, l'applicazione dei dazi doganali relativi ai materiali che costituiscono provviste di bordo, portate dall'estero dalle navi al loro arrivo nei porti dello Stato e che servono per la riparazione e la manutenzione della nave.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 123. - CARLOMAGNO

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